CCNL del 20 novembre 1956
Art. 71
INDENNITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 24 nov 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, devono essere corrisposte al lavoratore le aliquote sotto indicate delle indennità che al lavoratore stesso sarebbero spettate ai sensi dell' se fosse stato licenziato:
il 50% quando all'atto delle dimissioni non abbia superato i 5 anni di servizio;
il 75% quando all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 anni ma non i 10 anni di servizio;
il 100% quando all'atto delle dimissioni abbia superato i 10 anni di servizio.
L'intero trattamento è pure dovuto per dimissioni a seguito di infortunio o malattia professionale e, alle donne, per dimissioni a causa di matrimonio, di gravidanza o di puerperio. Lo stesso trattamento verrà usato ai lavoratori che, qualunque sia l'anzianità di servizio, diano le dimissioni dopo aver superato se uomini gli anni 60, se donne gli anni 55.
Storico versioni
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