CCNL del 20 novembre 1956
Art. 69
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
In vigore dal 24 nov 1960
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle due parti senza un preavviso i cui termini, in caso di licenziamento, sono stabiliti come segue, a seconda dell'anzianità:
fino a 5 anni compiuti mezzo mese;
oltre i 5 anni e fino a 10 compiuti mesi 1 e mezzo;
oltre i 10 anni mesi 2.
In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla metà.
L'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla categoria intermedia è considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entità.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere l'indennizzo spettantegli a norma di quanto sopra detto sulle competenze dovute al lavoratore.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.
Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro deve concedere al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'Azienda.
Nessun preavviso spetta al lavoratore licenziato ai sensi dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1272#art-cdn-69