CCNL del 20 novembre 1956
Art. 66
TRATTAMENTO ECONOMICO NEI CASI DI MALATTIA E DI INFORTUNIO
In vigore dal 24 nov 1960
L'Azienda provvederà ad integrare il trattamento economico corrisposto in caso di malattia o infortunio dall'I.N.A.M. o dall'I.N.A.I.L., durante i primi due mesi di assenza, fino a raggiungere la normale retribuzione del lavoratore.
Successivamente e nei limiti del periodo sussidiato dai predetti Istituti l'Azienda integrerà il trattamento economico corrisposto dagli Istituti stessi sino alla concorrenza del 75% della retribuzione (stipendio e indennità di contingenza).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1272#art-cdn-66