CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati
Art. 13
SOSPENSIONI DI LAVORO
In vigore dal 24 nov 1960
Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattia e infortunio - nei limiti previsti dai rispettivi articoli - non interrompono l'anzianità di servizio agli effetti e nei limiti del presente contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-13