CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati

Art. 12

FESTIVITÀ

In vigore dal 24 nov 1960
Agli effetti del presente contratto, sono considerati festivi: a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all' (riposo settimanale); b) le festività nazionali stabilite dalla legge; c) le altre seguenti festività: 1) Capodanno (1 gennaio); 2) Epifania (6 gennaio); 3) S. Giuseppe (19 marzo); 4) Lunedi successivo a Pasqua; 5) Ascensione (mobile); 6) Corpus Domini (mobile); 7) SS. Pietro e Paolo (29 giugno); 9) Ognissanti (1 novembre); 10) Immacolata Concezione (8 dicembre); 11) S. Natale (25 dicembre); 12) S. Stefano (26 dicembre); 13) Festa del Patrono del luogo dove ha sede la azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera. La festa del S. Patrono sarà spostata d'accordo fra le organizzazioni locali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera, qualora questa coincida con uno dei giorni festivi di cui alle lett. b) e c) del presente articolo. Le ore di lavoro compiuto nei giorni festivi, anche se infrasettimanali, saranno compensate, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo. Qualora talune delle festività di cui alle lettere b) e c) esclusa la festività del Santo Patrono per cui vale il trattamento previsto al n. 13 della lettera c) del presente articolo, cadano di domenica è dovuta una giornata di retribuzione, in aggiunta a quella mensile, calcolata sulla base di 1/26 della retribuzione mensile stessa. Lo stesso trattamento è dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività anche a coloro che lavorino di domenica godendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza delle festività col giorno di riposo compensativo. Per le provincie (o zone provinciali) od aziende, nelle quali si corrispondono, di fatto, quote aggiuntive, derivanti dalla concessione, a suo tempo effettuata, della contingenza per 30 giornate, dall'importo dovuto ai sensi del comma precedente sarà dedotto, per ogni festività cadente di domenica, un quarto delle dette quote.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-12

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