CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati

Art. 11

RIPOSO SETTIMANALI

In vigore dal 24 nov 1960
L'impiegato ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica. Sono fatte salve le deroghe ed eccezioni di legge. Gli impiegati, che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato. In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l'impiegato avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita all' per il lavoro festivo, semprechè non sia stato preavvisato entro il 5° giorno precedente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-11

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