CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati

Art. 8

PASSAGGIO DALLA QUALIFICA INTERMEDIA (EX EQUIPARATI) ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA

In vigore dal 24 nov 1960
In caso di passaggio dell'intermedio alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, l'intermedio avrà diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso da licenziamento e si considererà assunto "ex novo" con la nuova qualifica, con il riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento di una maggiore anzianità convenzionale come impiegato, pari a 8 mesi per ogni due anni compiuti di anzianità con la qualifica di intermedio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-8

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