CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati

Art. 5

PASSAGGIO DI MANSIONI

In vigore dal 24 nov 1960
In relazione alle esigenze aziendali l'impiegato può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purchè ciò non comporti alcun peggioramento economico, nè alcun mutamento sostanziale per la sua posizione morale nei riguardi dell'azienda. Trascorso un periodo di mesi 4 nel disimpegno delle mansioni di prima categoria e di 2 mesi nel disimpegno delle mansioni delle altre categorie, l'impiegato passerà senz'altro a tutti gli effetti alla categoria superiore. Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente il disimpegno delle mansioni di categoria superiore può essere effettuato anche non continuativamente, purchè la somma, dei singoli periodi con rispondenti ai termini predetti sia compresa in un massimo di 12 mesi per il passaggio alla prima categoria e di 8 mesi per il passaggio alle altre categorie. L'esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro impiegato assente per malattia, infortunio, ferie, servizio militare, ecc., non di luogo al passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione dell'impiegato sostituito nelle sue precedenti mansioni. All'impiegato comunque destinato a compiere mansioni inerenti alla categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione minima della sua categoria e quella minima della categoria superiore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-5

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