CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati
Art. 4
PERIODO DI PROVA
In vigore dal 24 nov 1960
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi per gli impiegati di prima categoria e a 3 mesi per quelli delle altre categorie. Il periodo di prova, è ridotto rispettivamente a 3 mesi e a 2 mesi per i seguenti impiegati:
a) per gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende;
b) per i tecnici che, con analoghe mansioni abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attività.
L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all' e non ne è ammessa nè la protrazione nè la rinnovazione.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto d'impiego può avere luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso, nè l'obbligo della indennità di licenziamento.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione dell'impiegato diviene a tempo indeterminato e la anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti gli obblighi e i diritti previsti dal presente contratto, salvo che non sia diversamente disposto e comunque ad eccezione dei diritti ed obblighi relativi alle norme sulla previdenza, le quali però, dopo il superamento del periodo stesso, devono essere applicate a decorrere dal giorno dell'assunzione.
Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto o non seguito da conferma, l'azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato, qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora essa sia avvenuta, per licenziamento durante i primi due mesi nel caso dell'impiegato di prima, categoria o durante il primo mese nel caso dell'impiegato di seconda e terza categoria. Decorsi tali periodi, l'azienda è tenuta a corrispondere la retribuzione fino a metà o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento avvenga entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-4