CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati

Art. 14

TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE DI RIDUZIONE DI LAVORO

In vigore dal 24 nov 1960
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui all' del presente contratto, disposto dall'azienda o dalle competenti autorità, lo stipendio mensile, la contingenza o l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo