CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati
Art. 14
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE DI RIDUZIONE DI LAVORO
In vigore dal 24 nov 1960
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui all' del presente contratto, disposto dall'azienda o dalle competenti autorità, lo stipendio mensile, la contingenza o l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-14