Art. 14 · TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE DI RIDUZIONE DI LAVORO
CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati

Art. 14

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TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE DI RIDUZIONE DI LAVORO

In vigore dal 24 nov 1960
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui all' del presente contratto, disposto dall'azienda o dalle competenti autorità, lo stipendio mensile, la contingenza o l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-14