Art. 13 · SOSPENSIONI DI LAVORO
CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati

Art. 13

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SOSPENSIONI DI LAVORO

In vigore dal 24 nov 1960
Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattia e infortunio - nei limiti previsti dai rispettivi articoli - non interrompono l'anzianità di servizio agli effetti e nei limiti del presente contratto.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1271#art-cap-13