CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio
Art. 9
GIORNI FESTIVI
In vigore dal 30 ott 1960
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche, oppure i giorni di riposo settimanale compensativo;
b) le seguenti festività nazionali e infrasettimanali
1) Capodanno (1 gennaio);.
2) Epifania (6 gennaio);
3) S. Giuseppe (19 marzo);
4) 25 aprile (Anniversario liberazione);
5) 1 maggio (Festa del lavoro);
6) Lunedi dopo Pasqua (mobile);
7) Ascensione (mobile)
8) Corpus Domini (mobile)
9) 2 giugno (Proclamazione Repubblica)
10) SS. Pietro e Paolo (29 giugno);
11) Assunzione (15 agosto);
12) Ognissanti (1 novembre);
13) 4 novembre (unità nazionale)
14) Immacolata Concezione (8 dicembre)
15) SS. Natale (25 dicembre);
16) S. Stefano (26 dicembre);
17) Festa dei Patrono dei luogo ove il lavoratore presta la sua opera.
Fermo restando un minimo di 17 festività, qualsiasi variazione anche in aumento, stabilita dall'autorità nell'elenco dei giorni festivi, si intenderà riportata nell'elenco di cui al punto b) e darà luogo al trattamento economico previsto dal presente articolo.
In quelle località in cui la festa del Patrono coincida con la domenica o altra festività, le Associazioni territoriali competenti stabiliranno un'altra giornata di festività in modo da mantenere invariato il numero complessivo delle medesime.
Per ciascuna delle festività di cui alla lett. b) goduta dall'operaio o caduta di domenica o nel giorno del riposo compensativo o coincisa con altra festività, la azienda corrisponderà all'operaio la retribuzione globale giornaliera.
Tale trattamento competerà all'operaio anche se risulta assente dal lavoro per i seguenti motivi:
a) infortunio malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;
b) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;
c) sospensione del lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendentemente dalla volontà del lavoratore;
d) sospensione dal lavoro, dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale e sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica o altro giorno festivo.
In caso di prestazione di lavoro in tali festività, oltre al trattamento di cui al precedente comma, sarà corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo ().
In caso di prestazione di lavoro nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo, sarà corrisposta la retribuzione per le ore lavorate con le maggiorazioni stabilite dall'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-9-2