CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio

Art. 12

LAVORO STRAORDINARIO

In vigore dal 30 ott 1960
L'operaio non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, salvo giustificati motivi d'impedimento. È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di cui all'. È considerato Lavoro straordinario festivo quello eseguito nei giorni festivi di cui all' nonché quello eseguito la domenica, salvo il caso degli operai per i quali il riposo, cade in altro giorno, per i quali è lavoro straordinario festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo. È considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dalle ore 22 alle ore 6. Per il lavoro straordinario saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale: Lavoro straordinario feriale: diurno: maggiorazione 25%; notturno: maggiorazione 50%. Lavoro straordinario festivo: diurno: maggiorazione 65%; notturno: maggiorazione 75%. Le suddette percentuali, come pure quelle dell' (lavoro notturno e domenicale con riposo compensativo) non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Le ore straordinarie non possono superare le due ore giornaliere e le ore 12 settimanali, ma il dipendente non è tenuto a prestare più di 10 ore giornaliere di guida effettiva, senz'altra intermittenza che quella per la consumazione del pasto. Se si deve superare il limite della 12 ore settimanali, il dipendente è tenuto a prestare il lavoro straordinario purchè la media per il periodo di 9 settimane consecutive non oltrepassi le ore 12 settimanali di lavoro straordinario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-12-2

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