CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio
Art. 12
LAVORO STRAORDINARIO
In vigore dal 30 ott 1960
L'operaio non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, salvo giustificati motivi d'impedimento.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di cui all'. È considerato Lavoro straordinario festivo quello eseguito nei giorni festivi di cui all' nonché quello eseguito la domenica, salvo il caso degli operai per i quali il riposo, cade in altro giorno, per i quali è lavoro straordinario festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo.
È considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dalle ore 22 alle ore 6.
Per il lavoro straordinario saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale:
Lavoro straordinario feriale:
diurno: maggiorazione 25%;
notturno: maggiorazione 50%.
Lavoro straordinario festivo:
diurno: maggiorazione 65%;
notturno: maggiorazione 75%.
Le suddette percentuali, come pure quelle dell' (lavoro notturno e domenicale con riposo compensativo) non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Le ore straordinarie non possono superare le due ore giornaliere e le ore 12 settimanali, ma il dipendente non è tenuto a prestare più di 10 ore giornaliere di guida effettiva, senz'altra intermittenza che quella per la consumazione del pasto. Se si deve superare il limite della 12 ore settimanali, il dipendente è tenuto a prestare il lavoro straordinario purchè la media per il periodo di 9 settimane consecutive non oltrepassi le ore 12 settimanali di lavoro straordinario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-12-2