CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio

Art. 8

RIPOSO SETTIMANALE

In vigore dal 30 ott 1960
Il riposo settimanale deve essere concesso normal mente di domenica, salvo le eccezioni di legge. Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro ne giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo i tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo. Qualora, per esigenze di servizio, la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in altro giorno della settimana non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno tre giorni prima, il lavoratore avrà diritto ad una indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-8-2

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