CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio

Art. 3

PASSAGGIO DA OPERAIO A IMPIEGATO

In vigore dal 30 ott 1960
In caso di suo passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'operaio avrà diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto ex novo con la nuova qualifica, col riconoscimento, inoltre agli effetti del preavviso e della indennità, di licenziamento, di una maggiore anzianità convenzionale come impiegato, pali a un quarto dell'anzianità come operaio. Qualora la retribuzione globale, percepita come operaio, risultasse superiore a quella globale spettante comè impiegato, la differenza sarà mantenuta come "assegno ad personam".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-3-2

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