CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio
Art. 5
MUTAMENTO DI MANSIONI E PASSAGGIO DI CATEGORIA
In vigore dal 30 ott 1960
L'operaio in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purchè ciò non comporti una diminuzione della retribuzione globale.
All'operaio che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovrà essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella minima della predetta categoria superiore.
Trascorso un periodo di due mesi nel disimpegno di mansioni superiori, avverrà senz'altro il passaggio dell'operaio a tutti gli effetti nella nuova categoria, salvo che si tratti di sostituzione di altro operaio assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso il compenso di cui sopra spetterà per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria.
In caso di passaggio definitivo a mansioni di categoria inferiore, per giustificati motivi e col suo consenso, all'operaio verrà mantenuta la anzianità maturata (data di assunzione) e sarà provveduto alla, liquidazione della indennità di anzianità limitatamente alla differenza fra le retribuzioni globali delle due categorie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-5-2