CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio
Art. 2
PERIODO DI PROVA
In vigore dal 30 ott 1960
Il lavoratore assunto in servizio è soggetto a un periodo di prova la cui durata non può essere superiore a 10 gg, lavorativi.
Durante il periodo di prova il compenso non può essere inferiore alla retribuzione globale in vigore per la categoria nella quale il lavoratore la prestato servizio.
Durante il periodo di prova, la risoluzione del rapporto di lavoro può avere luogo il qualsiasi momento, per volontà di ciascuna delle due parti, senza preavviso, nè indennità. Qualora, avvenga il licenziamento durante il periodo di prova, al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione globale contrattuale per l'effettivo lavoro prestato.
Superato il periodo di prova, il lavoratore si intenderà confermato in servizio con decorrenza dal primo giorno dell'assunzione a tutti gli effetti del presente contratto, e pertanto il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti dell'anzianità del dipendente.
Non sono ammesse protrazioni del periodo di prova.
Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa Azienda e per le stesse mansioni nei dodici mesi precedenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-2-2