CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio
Art. 4
CLASSIFICAZIONE CATEGORIE OPERAIE NOTIFICA DELLE QUALIFICHE E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
In vigore dal 30 ott 1960
CLASSIFICAZIONE CATEGORIE OPERAIE
NOTIFICA DELLE QUALIFICHE E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
Il personale operaio addetto al traffico è classificato come appresso:
Cat. A) - Operai specializzati. - Autisti conducenti di autotreni, conducenti di motobarche, conducenti di natanti azionati a propulsione meccanica, trattoristi, conducenti auto-articolati superiori a 80 q.li di portata, capisquadra normalmente addetti a traslochi di mobilio ed ai trasporti eccezionali, addetti a grue semoventi e a grue a ponte cabinate.
Cat. B) - Operai qualificati. - Altri autisti esclusi quelli indicati nella lett. C), altri capisquadra, magazzinieri con mansioni non impiegatizie.
Cat. C) - Operai comuni o manovali specializzati. - Autisti conducenti di autocarri elettrici e motocarristi, conducenti di carrelli elettrici, chiattaioli, barcaioli, stivatori, conducenti di veicoli a trazione animale, fattorini addetti alla presa e consegna, fattorini di ufficio, spuntatori.
Cat. D) - Manovali comuni. - Facchini, fattorini di magazzino, guardiani, stallieri, uomo di garage (lavaggio vetture, riparazione gomme, pulizie locali), manovali comuni, personale di custodia alla porta.
Il personale operaio addetto alle officine è classificato come appresso:
Cat. A) - Operai specializzati. - Complessivisti e colla (datore, altri operai specializzati, compresi carni e sellai specializzati.
Cat. B) - Operai qualificati. - Operai qualificati, compresi carrai e sellai qualificati.
Cat. C) - Operai comuni o manovali specializzati. - Operai comuni o manovali specializzati, compresi carrai, sellai e maniscalchi.
Cat. D) - Manovali comuni. - Manovali comuni.
Le aziende dovranno comunicare per iscritto, al personale dipendente, la categoria alla quale viene assegnato e il trattamento economico relativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-4-2