CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio

Art. 6

CUMULO DI MANSIONI

In vigore dal 30 ott 1960
L'operaio che sia destinato a compiere con carattere di continuità mansioni rientranti in due diverse categorie, sarà senz'altro attribuito alla categoria superiore qualora le mansioni rientranti in quest'ultima siano prevalenti. Nel caso invece che ciò non si verifichi, sarà attribuito alla categoria superiore dopo due anni di svolgimento delle mansioni rientranti nelle due categorie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-6-2

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