CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio
Art. 7
ORARIO DI LAVORO
In vigore dal 30 ott 1960
La durata normale di lavoro è di 48 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere. Per il personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, la durata normale di lavoro è di: 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere per il personale viaggiante addetto ai servizi extraurbani, considerati tali quelli che comporta no la uscita dell'automezzo fuori dalla cinta daziaria e in quanto il personale stesso goda di tutta o parte della indennità di trasferta, custodi, guardiani, stallieri.
51 ore settimanali con un massimo di ore 8,30 giornaliere per il rimanente personale.
Per coloro che effettuano l'orario normale di lavoro di 8 ore e 30 giornaliere, il compenso per il lavoro compiuto fino alla decima ora viene maggiorato del 10%.
L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata in rimessa, scuderia, magazzino o comunque nel luogo di lavoro per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, e messo in libertà, comprese le eventuali ore di inoperosità.
Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto.
L'azienda, nel fissare i turni di lavoro e di riposo fra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equalmente ripartite fra il personale stesso e garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
Dichiarazione a verbale.
Le organizzazioni dei lavoratori, richiamandosi a quanto già fatto presente nel corso delle trattative, si riservano di perseguire la modifica dell'attuale regolamentazione dell'orario di lavoro in sede non contrattuale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-7-2