CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio
Art. 1
ASSUNZIONE
In vigore dal 30 ott 1960
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL 30 MAGGIO 1958 PER IL PERSONALE OPERAIO ALLE DIPENDENZE
DELLE AGENZIE MARITTIME RACCOMANDATARIE, AGENZIE AEREE
E PUBBLICI MEDIATORI MARITTIMI
L'anno 1958, il giorno 30 del mese di maggio in Roma, nella, sede
della Confederazione generale del traffico e dei trasporti
tra
la FEDERAZIONE NAZIONALE AGENTI RACCOMANDATARI MARITTIMI, AGENTI AEREI E PUBBLICI MEDIATORI MARITTIMI (FEDERAGENTI), rappresentata; per delega del suo Presidente comm. Giacomo Clerici, dal cav. Davide Tonolo, con l'intervento della Confederazione Generale del Traffico e
dei Trasporti rappresentata dal cavaliere Aldo Palma
e
la FEDERAZIONE ITALIANA AUTOFERROVIERI E INTERNAVIGATORI rappresentata dai segretari nazionali signori: Guido Antonizzi, Lamberto Mancini, Mario Torricini, assistiti dal sig. Aldo Melucci:
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI ED AUSILIARI DEL TRAFFICO (F.T.L.T.A.T.) rappresentata dal segretario generale Sig.
Enzo Leolini e dal segretario nazionale sig. Luigi Gatti, con la partecipazione dei sigg.: rag. Marcello Boni, Francesco Cappellani e dott. Mario Nicolini, assistita dalla Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) nelle persone del segretario confederale dott. Paolo Cavezzali e dell'ing. Salvatore Bruno:
l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI PORTUALI E AGGREGATI (U.I.L.-PORT), rappresentata dalla Segreteria nazionale nelle persone del rag.
Giulio Belli e Ilio Gasparri, con l'intervento dell'Unione italiana del Lavoro (UIL) rappresentata dal suo segretario nazionale dott.
Raffaele Vanni si è stipulato il seguente contratto collettivo nazionale, che regola il rapporto di lavoro del personale operaio alle dipendenze delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi.
Il presente contratto collettivo nazionale sostituisce dal 1 maggio 1958 il contratto collettivo nazionale stipulato il 30 settembre 1947 e successive modificazioni.
Con la stessa decorrenza le paghe minime nazionali degli operai dipendenti dalle aziende rappresentate dalle organizzazioni stipulanti, sono fissate nelle misure di cui alle tabelle allegate.
Per il personale in servizio alla data di stipulazione, gli aumenti derivanti dalle nuove tabelle, da riportare in cifra, sulle paghe di fatto in vigore, non assorbono gli eventuali aumenti di merito, gli assegni ad personam ed i superminimi individuali comunque denominati.
Nelle località ove esistono accordi provinciali o locali istitutivi della indennità di mensa la stessa indennità va corrisposta, al personale in servizio alla data di stipulazione, con decorrenza dal 1 maggio 1958 con le stesse modalità di corresponsione e nella stessa misura vigente per il personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitorie e doganali, dalle agenzie di corrieri, dai corrieri e dalle imprese di autotrasporto, che esercitano promiscuamente attività di spedizione e di trasporto.
0PERAI
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ASSUNZIONE
L'assunzione viene effettuata dalla ditta, e comunicata direttamente all'interessato con apposita lettera, salvo che per le assunzioni di carattere occasionale.
Nella lettera dovrà essere specificato quanto segue:
1) la data di assunzione;
2) la categoria alla quale il lavoratore viene assegnato;
3) il trattamento economico;
4) la durata del periodo di prova.
La Ditta deve inoltre presentare in visione al lavoratore copia del presente contratto di lavoro.
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
1) la carta d'identità o documento equipollente;
2) il libretto di lavoro;
3) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie;
4) il certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi;
5) lo stato di famiglia;
6) altri eventuali documenti richiesti da particolari disposizioni di legge.
All'atto dell'assunzione le aziende possono, per mezzo del proprio medico di fiducia e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-1-2