CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio

Art. 13

INDENNITÀ DI TRASFERTA

In vigore dal 30 ott 1960
Il personale viaggiante comandato a prestare servizio extraurbano di cui all', oltre alla, normale retribuzione globale giornaliera, ha diritto ad un'indennità di trasferta nella seguente misura a) L. 650 per un'assenza da oltre 6 ore fino ad 8 ore; b) L. 800 per un'assenza da oltre 8 ore fino a 12 ore; c) L. 1.600 per un'assenza da oltre 12 ore fino a 18 ore; d) L. 2.150 se l'assenza supera le 18 ore lino a 21 La suddetta indennità comprende ogni compenso per i disagi che la prestazione fuori sede comporta, il servizio notturno dalle ore 22 alle 6, nonché un eventuale lavoro straordinario fino alla concorrenza di: 1) un'ora per le assenze da oltre 8 a 12 ore; 2) un'ora e mezza per le assenze da oltre 12 a 18 ore; 3) due ore se l'assenza supera le ore 18 fino a 24 giornata lavorativa in sede e che successivamente sia comandato a servizi extraurbani, avrà diritto alla normale retribuzione globale giornaliera per il servizio prestato in sede e si inizierà per esso dal momento della, ripresa del servizio un nuovo periodo lavorativo con decorrenza della retribuzione e del trattamento di trasferta, calcolato come sopra. Analogamente si procederà nei casi in cui il personale rientrando in sede da servizi extraurbani venga comandato a servizi urbani. Fermo restando quanto sopra, nel caso di un autista solo, si devono avere nelle 24 ore di servizio extraurbano 12 ore di riposo, compreso il tempo dei pasti;ove l'autista venisse comandato a prestare la sua opera nelle 12 ore di riposo avrà il diritto a percepire tante quote orarie di retribuzione globale per quante sono le ore di maggior lavoro prestate. Il personale che compie servizi extraurbani, anche saltuariamente, non avrà diritto al trattamento di trasferta qualora la durata del servizio non superi nel complesso le sei ore continuative. Nell'ipotesi di più servizi extraurbani, anche intermittenti, di durata ciascuno inferiore a 6 ore, si procederà ai fini di raggiungere il diritto alla trasferta, alla somma delle rispettive durate, salvo il caso che al lavoratore sia concessa un'ora di libertà in sede per consumare il pasto e sempre che tale sosta sia contenuta per il pasto meridiano, dalle 11 alle 15 e per il pasto serale dalle 18 alle 22. Restano salve le condizioni individuali e collettive di miglior favore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-13-2

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