CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio

Art. 39

CESSIONE, TRASFORMAZIONE, FALLIMENTO E CESSAZIONE DELLA AZIENDA

In vigore dal 30 ott 1960
In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, non si risolve il rapporto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva tutti i suoi diritti nei confronti del nuovo proprietario, a meno che non sia avvenuta regolare liquidazione di ogni ragione di credito e di diritto da parte della ditta cedente. In caso di fallimento della ditta, seguito da licenziamento del lavoratore o in caso di cessazione dell'azienda, il, lavoratore avrà diritto all'indennità di preavviso e di anzianità stabilite nel presente contratto come per il caso di licenziamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-39-2

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