CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio
Art. 34
PREAVVISO
In vigore dal 30 ott 1960
Il licenziamento dell'operaio, non in prova e non ai sensi dell', e le sue dimissioni, saranno attuati, mediante comunicazione scritta diretta o affissa all'albo dell'azienda, il giorno di sabato con un preavviso di sei giorni lavorativi.
Durante la decorrenza del preavviso, l'operaio ha diritto di ottenere un permesso di due ore ogni giorno, per la ricerca di altra occupazione.
L'orario delle assenze sarà concordato col datore di lavoro.
Per il personale viaggiante, tali ore di permesso potranno essere diversamente distribuite e/o cumulate in relazione alle esigenze del servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-34-2