CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio
Art. 31
INDENNITÀ VARIE
In vigore dal 30 ott 1960
Indennità di uso mezzo di trasporto.
L'azienda corrisponderà al lavoratore che usa per servizio la propria in bicicletta o altro proprio mezzo di trasporto, una indennità mensile da concordarsi fra le parti.
Indennità zona malarica.
L'operaio in zona malarica, riconosciuta tale dalle Autorità sanitarie competenti, ha diritto ad un'indennità di rischio, la cui entità deve essere concordata dalle organizzazioni sindacali territoriali.
Indennità di alta montagna.
Ai lavoratori invitati a prestare la loro opera fuori della loro normale sede di lavoro in località di alta montagna l'azienda corrisponderà un'equa indennità da concordarsi fra le Associazioni sindacali territoriali competenti.
Indennità di lontananza da centri abitati.
Qualora la sede dell'azienda disti dal perimetro del più vicino centro abitato oltre 3 Km., in mancanza di mezzi pubblici di trasporto, l'azienda che non provveda direttamente al trasporto stesso, corrisponderà un indennizzo da concordarsi fra le Associazioni territoriali competenti.
Indennità per maneggio denaro.
Al personale, normalmente incaricato della riscossione con responsabilità di bollette, fatture, note ecc., di importo complessivo superiore a L. 3.000 giornaliere, sarà corrisposta una, speciale indennità nella misura del 3% sulla retribuzione globale.
Qualora l'azienda richiesta cauzione a garanzia, la medesima non potrà superare le L. 1.000 e gli interessi relativi andranno a beneficio del lavoratore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-31-2