CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio
Art. 36
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 30 ott 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, verranno corrisposte all'operaio le sottoindicate aliquote dell'indennità di cui all':
100% agli uomini che abbiano compiuto 55 anni di età: alle donne che abbiano compiuto 50 anni di età ai dimissionari per malattia, maternità, matrimonio, infortunio, trasferimento, ai dimissionari che abbiano compiuto 15 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda; a coloro che si dimettono a seguito di nomina alle cariche sindacali previste nell'ultimo comma dell';
75% ai dimissionari che abbiano compiuto 10 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda;
50% ai dimissionari che abbiano compiuto 7 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda;
25% ai dimissionari che abbiano compiuto 2 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-36-2