CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio

Art. 37

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In vigore dal 30 ott 1960
In caso di morte dell'operaio, l'indennità di licenziamento - e quella sostitutiva del preavviso, devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado ed agli affini entro il 20 grado. In mancanza delle persone indicate al primo comma, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima ai sensi dell'art. 2122 del codice civile. Resta fermo che verranno liquidate agli aventi diritto le ferie e le frazioni di esse, la gratifica natalizia o le frazioni di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato all'operaio defunto in caso di normale licenziamento. Raccomandazione a verbale. In caso di morte dell'operaio, il datore di lavoro valuterà per le anzianità inferiori ai 5 anni, la opportunità di integrare la indennità di anzianità dovuta a termine di contratto, nell'ipotesi di sopravvivenza del coniuge o figli minori già conviventi a carico dell'operaio defunto ed in condizioni di particolare bisogno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-37-2

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