CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio

Art. 35

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

In vigore dal 30 ott 1960
All'operato licenziato non ai sensi dell' punto 5 del presente contratto sarà corrisposta la seguente indennità di licenziamento: a) per l'anzianità, maturata dalla data di assunzione e fino al 31 dicembre 1950: 7 giorni per ogni anno di anzianità; b) per l'anzianità maturata o maturanda successivamente al 1 gennaio 1951: 7 giorni per ogni anno di anzianità ai lavoratori aventi anzianità lino a 5 anni 8 giorni per ogni anno di anzianità ai lavoratori aventi anzianità fino a 10 anni 10 giorni per ogni anno di anzianità ai lavoratori aventi anzianità fino a 15 anni 12 giorni per ogni anno di anzianità ai lavoratori aventi anzianità oltre i 15 anni; l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1950 sarà computata agli effetti della maggiore indennità spettante per il periodo di servizio successivo alla data stessa, nel senso che lo scaglione di giorni applicabile per l'anzianità successiva al 1 gennaio 1951 è quello corrispondente all'intera anzianità maturatasi dalla data di assunzione compresa quella eventualmente precedente al 31 dicembre 1950. Agli effetti della liquidazione di tale indennità, le frazioni di anno si computano in dodicesimi. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, qualora l'operaio non abbia maturato un anno di anzianità, gli verrà liquidata la frazione di indennità in proporzione ai mesi di anzianità. Le sospensioni di lavoro dovute a qualsiasi causa, non interrompono l'anzianità. L'indennità di anzianità è liquidata in base alla, retribuzione globale (maggiorata del rateo di gratifica natalizia) in corso al momento della risoluzione del rapporto. L'indennità sostitutiva del preavviso è anch'essa liquidata sulla retribuzione globale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-35-2

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