CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio
Art. 30
TRASFERIMENTI
In vigore dal 30 ott 1960
All'operaio che sia trasferito, per disposizione dell'azienda, da una sede all'altra della medesima, situata in località diversa; che comporti come conseguenza l'effettivo trasferimento del domicilio del lavoratore, sarà corrisposto L'importo, previamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto per sè e per la famiglia, per le masserizie e una speciale indennità, di trasferta nella misura corrispondente al rimborso delle spese di vitto e alloggio limitatamente all'operaio, per la durata di 5 giorni se operaio celibe, di 7 giorni se ammogliato e inoltre di 1 giorno per ogni persona a carico.
Il lavoratore ha diritto inoltre al rimborso delle eventuali spese occorrenti per anticipata risoluzione del contratto di fitto, se regolarmente registrate, per un massimo comunque di tre mesi.
L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato, alla, indennità di licenziamento e alle altre indennità previste per la sua liquidazione.
Il lavoratore che abbia trasferito nella nuova residenza anche persone a carico e che venga licenziato, non per motivi che comportino il licenziamento in tronco, nei primi sei mesi del trasferimento, ha diritto al rimborso delle spese come sopra per ritrasferirsi al luogo di origine, purchè ne faccia richiesta prima, della cessazione del servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-30-2