CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio

Art. 41

CONTROVERSIE

In vigore dal 30 ott 1960
Le controversie Individuali, anche se plurime, che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro, in relazione all'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la direzione dell'azienda, verranno sottoposte all'esame delle competenti organizzazioni sindacali, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l'azione giudiziaria. Le controversie collettive, sulla interpretazione del presente contratto, saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-41

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