Art. 1

In vigore dal 30 ott 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 maggio 1958, e relative tabelle, per il personale impiegatizio alle dipendenze delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi, stipulato tra la Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi, Agenti aerei e pubblici mediatori marittimi, con l'intervento della Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti, e la Federazione italiana Autoferrotranvieri e Internavigatori, la Federazione italiana Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico, assistita dalla Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; l'Unione italiana Lavoratori Portuali e Aggregati, con l'intervento dell'Unione italiana del Lavoro; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 maggio 1958, e relative tabelle, per il personale operaio alle dipendenze delle agenzie marittime raccomandarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi, stipulato tra, le medesime associazioni sindacali sopra indicate; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 35 del 26 febbraio 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 30 maggio 1958, relativi al personale impiegatizio ed operaio alle dipendenze delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 luglio 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1960 Registro n. 129, Atti del Governo, foglio n. 72. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-rd-1

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