CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio

Art. 42

INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO

In vigore dal 30 ott 1960
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascun istituto, sono correlative ed inscindibili tra loro. Ferma la inscindibilità di cui sopra, le parti, con il presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli in atto, che dovranno essere mantenute in ogni singolo istituto,
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-42

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