CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio

Art. 43

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

In vigore dal 30 ott 1960
Per le località nelle quali, in materia dai orario di lavoro, vi siano accordi sindacali locali per un trattamento più favorevole ai lavoratori di quello previsto dal nuovo contratto, le associazioni territoriali competenti si incontreranno per stabilire se debba essere mantenuta la situazione esistente nell'ambito dell'orario di lavoro, nonché dello straordinario e del salario, oppure debba essere applicato integralmente il nuovo contratto. Rimarranno inoltre ferme le condizioni individuali complessive di miglior favore nell'ambito di ogni istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-43

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