CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio

Art. 44

NORME GENERALI

In vigore dal 30 ott 1960
Per quanto non regolato nel presente contratto, si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali. Per la esecuzione dei lavori di facchinaggio si richiamano le norme della legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina dei lavori di facchinaggio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-44

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