CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio
Art. 44
84 / 85NORME GENERALI
In vigore dal 30 ott 1960
Per quanto non regolato nel presente contratto, si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
Per la esecuzione dei lavori di facchinaggio si richiamano le norme della legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina dei lavori di facchinaggio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-44