Art. 44 · NORME GENERALI
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio

Art. 44

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NORME GENERALI

In vigore dal 30 ott 1960
Per quanto non regolato nel presente contratto, si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali. Per la esecuzione dei lavori di facchinaggio si richiamano le norme della legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina dei lavori di facchinaggio.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-44