CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio
Art. 36
76 / 85INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 30 ott 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, verranno corrisposte all'operaio le sottoindicate aliquote dell'indennità di cui all':
100% agli uomini che abbiano compiuto 55 anni di età: alle donne che abbiano compiuto 50 anni di età ai dimissionari per malattia, maternità, matrimonio, infortunio, trasferimento, ai dimissionari che abbiano compiuto 15 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda; a coloro che si dimettono a seguito di nomina alle cariche sindacali previste nell'ultimo comma dell';
75% ai dimissionari che abbiano compiuto 10 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda;
50% ai dimissionari che abbiano compiuto 7 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda;
25% ai dimissionari che abbiano compiuto 2 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-36-2