CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio

Art. 27

RESPONSABILITA DELL'AUTISTA E DEL PERSONALE DI SCORTA

In vigore dal 30 ott 1960
L'autista non deve essere comandato, nè destinato ad effettuare operazioni di facchinaggio. Fermo restando quanto sopra, l'autista deve collaborare a che le operazioni di carico e di scarico dell'automezzo affidatogli siano tecnicamente effettuate. L'autista è responsabile del veicolo affidatogli; e, unitamente al personale di scorta, di tutto il materiale e delle merci che ricevono in consegna, rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano ad essi imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore. L'autista è inoltre responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza. A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente avviso all'azienda.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-27-2

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