CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio

Art. 24

TRATTAMENTO PERSONALE FEMMINILE

In vigore dal 30 ott 1960
Alle operaie che fossero adibite a lavori compiuti tradizionalmente da personale maschile, sarà corrisposte il trattamento salariale previsto per il personale maschile a parità di lavoro ed a parità di capacità e di rendimento. Per quanto riguarda il trattamento di gravidanza e puerperio, si applicano le norme di legge in vigore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-24-2

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