CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio
Art. 25
SERVIZIO MILITARE
In vigore dal 30 ott 1960
In caso di chiamata alle armi, per obblighi di leva, si applicano ]e norme del D. L. 13 settembre 1946, n. 303 e l'operaio ha diritto all', conservazione del posto.
In caso di richiamo alle armi si applicano le norme della legge maggio 1955, n. 370 e il periodo passato sotto le armi viene computato nell'anzianità di servizio.
Esaurito il servizio, l'operaio, deve presentarsi in azienda nel termine di 15 giorni; tale termine potrà essere prorogato sino al massimo di un mese nel caso di comprovato e giustificato motivo.
In difetto viene considerato dimissionario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-25-2