Art. 25 · SERVIZIO MILITARE
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio

Art. 25

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SERVIZIO MILITARE

In vigore dal 30 ott 1960
In caso di chiamata alle armi, per obblighi di leva, si applicano ]e norme del D. L. 13 settembre 1946, n. 303 e l'operaio ha diritto all', conservazione del posto. In caso di richiamo alle armi si applicano le norme della legge maggio 1955, n. 370 e il periodo passato sotto le armi viene computato nell'anzianità di servizio. Esaurito il servizio, l'operaio, deve presentarsi in azienda nel termine di 15 giorni; tale termine potrà essere prorogato sino al massimo di un mese nel caso di comprovato e giustificato motivo. In difetto viene considerato dimissionario.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-25-2