CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio

Art. 22

TRATTAMENTO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO

In vigore dal 30 ott 1960
In caso di malattia o di infortunio l'operaio avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sette mesi senza interruzione di anzianità. Trascorso tale periodo, qualora, l'operaio non possa riprendere il lavoro per la, persistenza della malattia o delle sue conseguenze, il rapporto di lavoro potrà essere risolto di pieno diritto con la liquidazione delle indennità previste dal presente contratto per il caso di risoluzione non ai sensi dell'. Il datore di lavoro ha, diritto di far controllare la malattia o l'infortunio da parte di un medico di sua. Uso il periodo della malattia o infortunio supera i 15 giorni, la azienda corrisponder, all'operaio il 50% della retribuzione globale per i primi tre giorni di assenza (carenza INAM, INAIL).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-22-2

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