CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio

Art. 17

PERMESSI

In vigore dal 30 ott 1960
All'operaio che ne faccia domanda, l'azienda ha facoltà di accordare permessi di breve congedo per giustificati motivi, senza corrispondere la relativa retribuzione. Se detti permessi vengono richiesti per comprovato motivo di esami relativi a regolari corsi professionali, le aziende, salvo inderogabili necessità di lavoro, sono tenute a concedere i permessi medesimi. Tali permessi non sono computati in conto dell'annuale periodo di ferie. Agli operai, che sono membri dei comitati esecutivi o direttivi delle Camere del lavoro o Camere sindacali o Unioni sindacali provinciali o comunali o dei contatti direttivi delle sezioni territoriali delle federazioni dei lavoratori della categoria, saranno concessi brevi permessi non retribuiti, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino eccezionali impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'azienda, cui l'operaio appartiene, dalle organizzazioni predette, tramite le associazioni territoriali competenti. Per i segretari provinciali, regionali e nazionali dell'associazione di categoria, che ne facciano richiesta al momento della nomina, il rapporto di lavoro potrà essere sospeso sino ad un massimo di due anni, senza che tale periodo di sospensione sia ritenuto utile ad alcun effetto contrattuale e semprechè, in rapporto alle mansioni esplicate, sia possibile la sostituzione temporanea per il tempo suddetto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-17-2

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