CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio

Art. 15

GRATIFICA NATALIZIA

In vigore dal 30 ott 1960
L'azienda corrisponderà per ciascun anno, all'operaio una gratifica ragguagliata a 25 giorni lavorativi. Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane. La corresponsione di tale gratifica avverrà normalmente entro il 16 dicembre. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni si considera, ai fini della corresponsione dei dodicesimi della gratifica natalizia, come un mese intero.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-15-2

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