CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio
Art. 18
ASSENZE
In vigore dal 30 ott 1960
Tutte le assenze debbono essere giustificate all'azienda del lavoratore al più tardi nel mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo casi di forza maggiore.
Le assenze non giustificate potranno essere punite ai sensi dell'.
In caso di malattia il lavoratore è obbligato, salvo giustificati motivi di impedimento, ad avvertire non oltre le 48 ore l'azienda, la quale avrà diritto di far constatare la malattia dal medico di sua fiducia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-18-2