CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio
Art. 23
CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 30 ott 1960
Al lavoratore che contrae matrimonio e che ha compiuto presso l'azienda un'anzianità di 3 mesi, sarà concesso un congedo retribuito come in appresso:
- anzianità da 3 a 6 mesi: giorni 7;
- anzianità oltre i 6 mesi: giorni 12.
dedotto quanto eventualmente per tale titolo corrisposto dall'Istituto di previdenza sociale.
Tale congedo non si computa nell'annuale periodo di ferie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-23-2