CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio

Art. 19

INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DI LAVORO

In vigore dal 30 ott 1960
In caso di interruzione della prestazione normale, sarà riservato agli operai il seguente trattamento: 1) per le ore perdute, ma passate a disposizione dell'azienda, sarà corrisposta la retribuzione globale, con facoltà per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori; 2) per le ore perdute per le quali gli operai non vengono trattenuti a disposizione, non essendo stati preavvisati in termine utile in relazione alla prevedibilità dell'evento, sarà corrisposta la retribuzione globale per la prima giornata di sospensione; 3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati, non sarà dovuta alcuna retribuzione. Restano ferme le norme sulla Cassa integrazione salari per quanto riguarda il rimborso da richiedersi dalle aziende. Nel caso di sospensione del lavoro per un periodo maggiore di 15 giorni, l'operaio ha facoltà di dimettersi con diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed a quella di licenziamento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-19-2

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