CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio
Art. 16
PREMI DI ANZIANITÀ
In vigore dal 30 ott 1960
Agli operai - all'atto del compimento del 10° e del 20° anno di anzianità di servizio presso la stessa azienda - verrà corrisposto una volta tanto un premio di anzianità nelle seguenti misure:
al compimento del 10° anno: 125 ore di retribuzione globale;
al compimento del 20° anno: 250 ore di retribuzione globale.
L'importo di detti premi è computato secondo la retribuzione in vigore all'atto della maturazione del diritto al premio.
Ai fini della maturazione del diritto ai premi di cui al presente articolo, l'anzianità di servizio del lavoratore sarà calcolata per intero dalla data di assunzione.
Per i lavoratori in servizio al 1 ottobre 1953 e che alla stessa data avessero già compiuto 10 anni e 20 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, il premio verrà corrisposto in ragione del 50% (ossia di 63 ore e di 125 ore).
Per i lavoratori in servizio al 1 ottobre 1953 e che alla stessa data non avessero già compiuto 10 anni e 20 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, il premio verrà corrisposto in ragione del 50% (ossia di 63 ore e di 125 ore) per l'anzianità anteriore al 1 ottobre 1953 e nella misura intera per l'anzianità successiva.
Comunque il cumulo dei premi di anzianità previsti dal presente articolo non potrà superare per ogni lavoratore le 375 ore.
Chiarimento a verbale.
Le parti danno atto che l'anzianità, valida agli effetti del diritto al premio di anzianità, non deve essere stata interrotta da risoluzione del rapporto di lavoro, salvo naturalmente il caso che tale risoluzione sia stata revocata dall'azienda con riconoscimento di anzianità pregressa.
Le parti, con l'istituzione del predetto istituto, hanno inteso dare un riconoscimento ai lavoratori anziani.
In quelle aziende o località ove esistessero altri si sterni di tale riconoscimento (ad esempio aumenti periodici), le organizzazioni locali competenti si incontreranno per coordinare tali sistemi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-16-2