CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio
Art. 24
64 / 85TRATTAMENTO PERSONALE FEMMINILE
In vigore dal 30 ott 1960
Alle operaie che fossero adibite a lavori compiuti tradizionalmente da personale maschile, sarà corrisposte il trattamento salariale previsto per il personale maschile a parità di lavoro ed a parità di capacità e di rendimento.
Per quanto riguarda il trattamento di gravidanza e puerperio, si applicano le norme di legge in vigore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-24-2