CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati
Art. 26
TREDICESIMA MENSILITÀ
In vigore dal 27 ott 1960
A norma di quanto stabilito dall' dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda è tenuta a corrispondere all'impiegato, in occesione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo raggugliato alla intera, retribuzione di fatto percepita dall'impiegato stesso.
La corresponsione deve avvenire normalmente, alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto d'impiego, durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'Azienda.
Il periodo di 'prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
Storico versioni
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